Art. 1
1 / 1In vigore dal 16 feb 1980
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge 11 decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 626, concernente norme per l'attuazione del coordinamento delle forze di polizia, con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:
Art. 3-bis. - Le modalità di raccolta, valutazione e classificazione, la natura e l'entità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 3, l'accesso ad essi e l'uso, la tutela dei singoli nonché i controlli complessivi saranno regolati per legge.
Art. 3-ter - (Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia). - Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in situazioni di particolare necessità, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri interessati, sale operative comuni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 febbraio 1980
PERTINI
COSSIGA - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-02-14;23#art-1