Atto›Capo 2
Art. 14
20 / 172In vigore dal 25 mar 1980
L', paragrafo 2, del trattato CEE e l', paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri A attribuita la seguente ponderazione:
Belgio............................... 5 Danimarca............................. 3 Germania............................. 10 Grecia............................... 5 Francia.............................. 10 Irlanda.............................. 3 Italia.............................. 10 Lussemburgo............................ 2 Paesi Bassi............................ 5 Regno Unito........................... 10.
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
- quarantacinque voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,
- quarantacinque voti che esprimano il veto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-14