Art. 14
AttoCapo 2

Art. 14

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In vigore dal 25 mar 1980
L', paragrafo 2, del trattato CEE e l', paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri A attribuita la seguente ponderazione: Belgio............................... 5 Danimarca............................. 3 Germania............................. 10 Grecia............................... 5 Francia.............................. 10 Irlanda.............................. 3 Italia.............................. 10 Lussemburgo............................ 2 Paesi Bassi............................ 5 Regno Unito........................... 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: - quarantacinque voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione, - quarantacinque voti che esprimano il veto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi".
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