Art. 6
LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19
In vigore dal 4 ago 1988
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 3.000 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 1.200 milioni l'apposito accantonamento e per lire 1.800 milioni parte dell'accantonamento predisposto per "Censimenti ISTAT generali".
All'onere valutato in lire 1.800 milioni, relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 febbraio 1980
PERTINI
COSSIGA - ANDREATTA - PANDOLFI - SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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