Art. 5 · LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19

Art. 5

LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19

In vigore dal 4 ago 1988
Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermità indicate al precedente è assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni.
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