Art. 3
LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19
In vigore dal 4 ago 1988
Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, sono rimborsate dall'amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative all'accompagnatore, per interventi, prestazioni e visite di controllo presso istituti rieducativi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel territorio nazionale.
Le spese di degenza e cura in detti istituti, sino a quando non saranno a carico dell'unità sanitaria locale, sono anticipate dall'amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro quinti, mediante ritenute operate sulle indennità di cui al precedente e all'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.
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