Art. 8
LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9
In vigore dal 15 feb 1980
Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per
coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di servizio dal 1 gennaio 1979.
Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto, dal 1 gennaio 1979, un assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dalla tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità, l'assegno di cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
L'eventuale differenza in decimi di cui al primo comma del successivo articolo, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria.
Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione privilegiata ordinaria, secondo gli importi stabiliti dalla tabella F.
L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità, semprechè si tratti di invalidità diverse da quelle che danno titolo all'assegno di superinvalidità. Il presente comma costituisce interpretazione autentica dell'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
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