Art. 5 · LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9

Art. 5

LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9

In vigore dal 15 feb 1980
Norme generali sull'assegno rinnovabile dal 1 gennaio 1979 Dal 1 gennaio 1979 l'assegno rinnovabile di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni nè superiore a quattro. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ovvero in indennità per una volta tanto, qualora l'invalidità risulti invece ascrivibile alla tabella B annessa al decreto stesso. Ove la menomazione non venga più riscontrata, ovvero risulti non classificabile, non compete, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, ulteriore trattamento. L'invalido affetto da lesioni o infermità per le quali abbia fruito di assegno rinnovabile ha diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermità siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella A. Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno rinnovabile deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella della scadenza. Qualora l'assegno rinnovabile sia stato conferito per lesioni o infermità previste dalla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia riconosciuta migliorata sì da dar luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non acceda assegno di superinvalidità, all'invalido viene conservato immutato il trattamento economico precedente per un biennio e la pensione nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che all'invalido sia riconosciuto il diritto a più favorevole assegnazione a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data.
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