Art. 4 · LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9

Art. 4

LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9

In vigore dal 15 feb 1980
Pensione, assegno o indennità Dal 1 gennaio 1979 il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento o ad assegno rinnovabile se la menomazione ne sia suscettibile. Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella tabella B allegata al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità secondo la gravità della menomazione fisica. Quando sussistano più menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non spetti pensione o assegno rinnovabile. Le infermità non esplicitamente elencate nelle suddette tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B. Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella A ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte alla ottava categoria della tabella A.
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