Art. 23 · LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9

Art. 23

LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9

In vigore dal 15 feb 1980
Abrogazione di disposizioni contrarie Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.
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