Art. 15 · LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9

Art. 15

LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9

In vigore dal 15 feb 1980
Pensione o assegno privilegiato tabellare dal 1 gennaio 1979 Le pensioni di cui alla tabella B, annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, sono maggiorate del 50 per cento dal 1 gennaio 1979, e di un ulteriore 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1981, considerando per tutti i gradi le misure previste per il caporale maggiore e caporale, sottocapo e comune di la classe del C.E.M.M., primo aviere e aviere scelto. Per gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1 gennaio 1979, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella di cui al precedente comma. Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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