Art. 10 · LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9

Art. 10

LEGGE 26 gennaio 1980, n. 9

In vigore dal 15 feb 1980
Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di più di due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui alla tabella F-1.
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