Art. 8 · LEGGE 26 gennaio 1980, n. 16

Art. 8

LEGGE 26 gennaio 1980, n. 16

In vigore dal 12 feb 1980
La concessione degli indennizzi previsti dalla presente legge verrà effettuata secondo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni concernenti anticipazioni ed indennizzi parziali ai cittadini italiani danneggiati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero. Le riliquidazioni in base alla presente legge vengono effettuate direttamente dagli uffici competenti del Ministero del tesoro, salvo che gli interessati non richiedano la revisione.
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