Art. 12 · LEGGE 26 gennaio 1980, n. 16

Art. 12

LEGGE 26 gennaio 1980, n. 16

In vigore dal 12 feb 1980
La spesa per gli indennizzi e le integrazioni previste dalla presente legge farà carico al capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la cui dotazione sarà integrata per l'anno 1980 di lire 5.000 milioni. Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per gli anni successivi, saranno annualmente iscritte le restanti somme per gli interventi di cui al precedente primo comma. Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi previsto dalla presente legge, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali per importi che verranno determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. I relativi stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Un primo limite di impegno, per l'anno finanziario 1980, e stabilito in lire 500 milioni. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1980, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-01-26;16#art-12