Art. 1
1 / 3In vigore dal 8 gen 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, firmato a Roma il 7 dicembre 1978.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-12-19;634#art-1