Art. 6
LEGGE 14 novembre 1979, n. 589
In vigore dal 24 nov 1979
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1979 in L. 67.181.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
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