Art. 4
LEGGE 14 novembre 1979, n. 589
In vigore dal 24 nov 1979
Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dei film la cui lavorazione inizi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale post-sincronizzazione necessaria per l'approntamento della copia campione, prevista al primo comma del precedente , e relativamente ai ruoli principali e secondari, deve essere effettuata dagli stessi interpreti italiani cui i predetti ruoli siano stati affidati.
Dall'obbligo previsto al precedente comma sono esclusi i ruoli principali e secondari i cui interpreti italiani, all'atto del contratto, dichiarino espressamente e motivatamente di rinunziare alla post-sincronizzazione.
Eventuali deroghe a quanto previsto al precedente primo comma possono essere concesse dal Ministero del turismo e dello spettacolo per obiettive motivate esigenze artistiche o produttive, fra le quali anche quelle connesse con l'eventuale accertata indisponibilità dell'interprete, sentita la sottocommissione di cui all' della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
Della sottocommissione di cui all' della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è chiamato a far parte il rappresentante degli attori di cui alla lettera o) dello stesso .
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