Art. 3 · LEGGE 14 novembre 1979, n. 589

Art. 3

LEGGE 14 novembre 1979, n. 589

In vigore dal 24 nov 1979
Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per "versione originale italiana", di cui al secondo comma dello stesso si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo. Per "ripresa sonora diretta", di cui al penultimo comma del citato , si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la simultaneità della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.
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