Art. 2 · LEGGE 14 novembre 1979, n. 589

Art. 2

LEGGE 14 novembre 1979, n. 589

In vigore dal 24 nov 1979
Nella determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono stati autorizzati, ai sensi dell' della legge 8 aprile 1976, n. 115, a contrarre per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, si terrà anche conto degli interessi passivi che ricadono sugli enti medesimi in conseguenza della realizzazione dei mutui successivamente al 31 gennaio 1976, data di decorrenza del loro ammortamento.
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