Art. 3
LEGGE 13 agosto 1979, n. 424
In vigore dal 5 set 1979
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sulla base dei rendiconti di cui al precedente articolo 2, provvede al pagamento delle somme spettanti all'ORNACOL imputando la relativa spesa alla propria gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.
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