Art. 6 · LEGGE 13 agosto 1979, n. 384

Art. 6

LEGGE 13 agosto 1979, n. 384

In vigore dal 4 set 1979
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo. La spesa è iscritta in apposito capitolo, da qualificarsi "spesa obbligatoria", dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al quale sono attribuiti i compiti inerenti all'attuazione della presente legge, che saranno espletati dalla Direzione generale del Tesoro. Alla corresponsione dell'indennità di cui alla presente legge si provvede con ordinativo diretto emesso a favore degli interessati, estinguibile, a richiesta dei medesimi, anche mediante accreditamento in conto corrente bancario. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 agosto 1979 PERTINI COSSIGA - MALFATTI - PANDOLFI - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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