Art. 3 · LEGGE 13 agosto 1979, n. 384

Art. 3

LEGGE 13 agosto 1979, n. 384

In vigore dal 30 mar 2004
I membri del Parlamento europeo indicati nell', per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi membri è concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti.
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