Art. 1 · LEGGE 13 agosto 1979, n. 374

Art. 1

LEGGE 13 agosto 1979, n. 374

In vigore dal 18 ago 1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È data sanatoria degli effetti derivati dall'applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, ed è altresì autorizzata, in attesa di apposita legge per la completa disciplina del nuovo ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato destinatari dello stesso decreto-legge, l'ulteriore corresponsione dei trattamenti economici di attività e di quiescenza previsti dal decreto-legge medesimo non convertito in legge. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, restano fermi le decorrenze e i termini stabiliti col decreto-legge ivi indicato. Sono confermate le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 77, 78, 79, 80, 81 e 82 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.
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