Art. 5 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

Art. 5

LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

In vigore dal 3 mag 1979
(Organici del personale docente e non docente) Nella prima applicazione della presente legge, per il funzionamento dei corsi di laurea della seconda Università di Roma sono assegnati i posti di ruolo di professore, di assistente e di personale non insegnante di cui alle allegate tabelle A e B. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione o in assenza i rispettivi comitati tecnici amministrativi, tenuto anche conto del numero degli studenti iscritti alle due Università, saranno dettati i criteri per il passaggio, fatto salvo il consenso, dei posti di ruolo di ordinario e di assistente e dei rispettivi titolari dalla prima Università di Roma alla seconda Università di Roma. I docenti di cui al precedente comma manterranno la titolarità del loro corso presso la prima Università di Roma sino ad attivazione del corso assegnato presso la sede di destinazione. Il mantenimento di tale titolarità, sotto forma di comando, sarà tuttavia compatibile con la partecipazione dei docenti trasferiti a tutte le attività di allestimento della seconda Università di Roma. Parimenti saranno dettati i criteri per il passaggio dei posti di ruolo del personale non docente e dei rispettivi titolari dalla prima alla seconda Università di Roma. I posti di professore ordinario non ricoperti per passaggio entro il secondo anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per trasferimento. Alla differenza di posti tra la previsione di cui alla allegata tabella A e il passaggio di professori di ruolo in applicazione del decreto di cui al secondo comma, si provvede mediante prelievo dai posti previsti nel decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766. In corrispondenza delle assegnazioni di cui al precedente primo comma i ruoli organici del personale non docente saranno incrementati, limitatamente alla differenza tra la previsione di cui alla tabella B, e i trasferimenti dei posti e del personale effettuati a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente secondo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1979-04-03;122#art-5