Art. 27 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

Art. 27

LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

In vigore dal 3 mag 1979
(Statuti) Entro centoottanta giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalità previste dall' del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, gli statuti dell'Università di cui alla presente legge.
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