Art. 25 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

Art. 25

LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

In vigore dal 3 mag 1979
(Comitati tecnico-amministrativi) Per le Università istituite ai sensi dei titoli II e III il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-amministrativo, composto dai seguenti membri: a) tre professori universitari di ruolo; b) un rappresentante del comune; c) un rappresentante della provincia; d) un rappresentante della regione; e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Il comitato presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature delle nuove Università, esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle Università. Il comitato cura inoltre l'adozione dello statuto dell'Università. Il presidente del comitato tecnico-amministrativo esercita le competenze spettanti per legge al rettore dell'Università e presiede la commissione di cui all' della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Il comitato cesserà dalle sue funzioni all'atto della costituzione dell'organo di governo dell'Università, al quale effettuerà le consegne.
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