Art. 24 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

Art. 24

LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

In vigore dal 3 mag 1979
(Onere finanziario) All'onere di lire un miliardo, in ragione d'anno, previsto per l'attivazione del presente titolo III si provvede, nell'anno finanziario 1979, per lire 840 milioni mediante riduzione del fondo globale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario, e per lire 160 milioni, mediante i normali stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per detto anno finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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