Art. 23 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

Art. 23

LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

In vigore dal 3 mag 1979
(Patrimoni) Il patrimonio dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino al momento della statizzazione è devoluto all'Università statale degli studi di Cassino. È mantenuta a favore dell'Università statale degli studi di Cassino per l'attuale destinazione l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti promotori. Gli impegni assunti dal commissario universitario cassinese, costituito con decreto prefettizio n. 21141/3 del 13 maggio 1968, e da eventuali enti pubblici o privati sovventori restano consolidati a favore dell'Università statale degli studi fino alla loro scadenza, e, comunque, non oltre il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.
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