Art. 19
LEGGE 3 aprile 1979, n. 122
In vigore dal 3 mag 1979
(Attivazione dei corsi di laurea)
Con riferimento ad un programma pluriennale di finanziamenti e in relazione alle condizioni di funzionalità scientifica e didattica e alle disponibilità edilizie e di arredamento dell'Università, documentate dal comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo , il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo nazionale, provvederà alla graduale attivazione dei corsi di laurea di cui ai numeri 1) e 2) del precedente , costituendo a tal fine i relativi comitati ordinatori. I corsi di laurea saranno attivati sulla base della struttura dipartimentale.
I posti relativi ai docenti di ruolo da assegnare per l'attivazione dei corsi di laurea di cui al precedente comma sono prelevati da quelli previsti nel decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.
Le attribuzioni demandate ai costituendi consigli di dipartimento vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo, facenti parte di corsi di laurea corrispondenti o affini a quelli attivati.
I membri dei comitati ordinatori per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione e per due terzi vengono eletti dai professori ordinari di ruolo di tutti i corrispondenti corsi di laurea delle università statali o legalmente riconosciute secondo modalità dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione
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