Art. 15
LEGGE 3 aprile 1979, n. 122
In vigore dal 3 mag 1979
(Patrimoni)
È mantenuta a favore dell'Università statale degli studi della Tuscia per l'attuale destinazione l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172.
Gli impegni assunti dal consorzio universitario di cui al precedente comma e da altri eventuali enti pubblici o privati sovventori restano consolidati a favore dell'Università statale degli studi della Tuscia fino alla loro scadenza, e comunque non oltre il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.
Storico versioni
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