Art. 14 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

Art. 14

LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

In vigore dal 3 mag 1979
(Riconoscimento degli studi) Gli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea funzionanti in Viterbo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facoltà statali o riconosciute dallo Stato nell'anno di corso immediatamente successivo a quello per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi. Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati in Viterbo, purchè essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente a quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle università statali o riconosciute. L'esame di cui al comma precedente sarà scelto dallo studente fra quelli ritenuti caratterizzanti l'anno del corso di studi; la scelta della disciplina d'esame sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di facoltà. L'iscrizione dovrà essere richiesta entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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