Art. 11 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

Art. 11

LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

In vigore dal 3 mag 1979
(Attivazione del corso di laurea in scienze agrarie) Il corso di laurea in scienze agrarie di cui al numero 1) del precedente è attivato a decorrere dall'anno accademico 1979-80, nell'ambito della facoltà di agraria, a condizione che siano coperti i posti relativi agli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario per il primo anno del corso di laurea medesimo. Le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato ordinatore, costituito ai sensi del successivo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1979-04-03;122#art-11