Art. 7 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

Art. 7

LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

In vigore dal 24 apr 1979
L' del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente: "L'Avvocatura dello Stato è costituita dall'Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali. L'Avvocatura generale ha sede in Roma. Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d'appello. Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta".
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