Art. 4
LEGGE 3 aprile 1979, n. 103
In vigore dal 24 apr 1979
La nomina ad avvocato dello Stato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purchè non abbiano superato il 45° anno di età;
1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;
2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qualifica equiparata;
3) i magistrati amministrativi;
4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno;
5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;
6) i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;
7) i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.
L' del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato.
Storico versioni
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