Art. 36 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

Art. 36

LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

In vigore dal 24 apr 1979
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1979. All'onere derivante dalla sua applicazione, valutato per l'anno 1979 in lire 250 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1979 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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