Art. 35 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

Art. 35

LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

In vigore dal 24 apr 1979
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.
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