Art. 3 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

Art. 3

LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

In vigore dal 8 gen 1991
Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio. La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato. La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe. La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di sette nella seconda classe. La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella terza classe. Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti. È soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all' del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.
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