Art. 9
LEGGE 3 aprile 1979, n. 101
In vigore dal 22 apr 1979
Anzianità minime
Per l'ammissione ai concorsi interni o alle riserve dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso a categoria superiore è prescritto il possesso dell'anzianità minima di servizio maturata nella categoria di appartenenza appresso specificata:
a) dalla categoria I alla II: 1 anno;
b) dalla categoria II alla III: 2 anni;
c) dalla categoria III alla IV: 3 anni;
d) dalla categoria IV alla V, dalla V alla VI, dalla VI alla VII e dalla VII all'VIII: 4 anni.
Storico versioni
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