Art. 5
LEGGE 3 aprile 1979, n. 101
In vigore dal 22 apr 1979
Ruoli organici dell'Amministrazione PT
I ruoli organici del personale delle diverse categorie professionali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni sono così determinati:
a) per il personale dell'esercizio degli uffici locali e delle agenzie, osservando le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni;
b) per il rimanente personale dell'esercizio, con modalità e criteri conformi a quelli indicati nell' della legge 9 febbraio 1979, n. 49;
c) per il personale degli uffici, per il personale della VII categoria, raggruppamento a) e per il personale dell'VIII categoria, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui al precedente articolo 1 e il consiglio di amministrazione, nel limite, rispettivamente, del 3 per cento (uffici), dello 0,75 per cento (VII categoria, raggruppamento a) e dello 0,50 per cento (VIII categoria) della dotazione complessiva del personale dell'esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1979-04-03;101#art-5