Art. 41 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

Art. 41

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

In vigore dal 8 nov 1989
Trattamenti transitori per talune qualifiche A parziale modifica di quanto previsto all', il trattamento transitorio ivi indicato è stabilito, per il personale in servizio, come segue: a) al personale proveniente dalle qualifiche di fattorino (parametro 133), coadiutore (parametro 133), operatore di esercizio (parametro 168), segretario (parametro 178), revisore di esercizio (parametro 193), ed equiparate che abbia compiuto o compia entro il 31 dicembre 1978 un biennio complessivo di servizio - da valutare ai sensi delle vigenti disposizioni - nella qualifica di provenienza e nella categoria di inquadramento è attribuito fino alla predetta data lo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore e con effetto dal 1 gennaio 1979 lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento; b) al personale proveniente dalle stesse qualifiche con parametro di stipendio iniziale è attribuito lo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore sino al 31 dicembre 1980 e con effetto dal 1 gennaio 1981 lo stipendio iniziale della categoria d'inquadramento; c) salvo quanto previsto alla successiva lettera d), al personale che alla data del 30 aprile 1978 rivestiva la qualifica di consigliere della carriera direttiva si applica il disposto di cui alla precedente lettera a); nei confronti del personale assunto nella medesima qualifica di consigliere successivamente al 30 aprile 1978, purchè i relativi concorsi siano stati espletati anteriormente alla data del 14 ottobre 1978, il biennio di cui al precedente è ridotto ad un anno; d) al personale di cui alla precedente lettera c) promosso alla qualifica di direttore di sezione con effetto da data anteriore al 14 ottobre 1978 è attribuito sin dal 1 maggio 1978 lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, ma la retroattività concessa dal precedente è ridotta di un anno. Le disposizioni di cui all' e al primo comma del presente articolo non si applicano nei confronti del personale ivi contemplate che, alla data del 30 aprile 1978, abbia realizzato un maturato economico di importo non inferiore allo stipendio iniziale previsto per la rispettiva categoria di inquadramento nonchè nei confronti di coloro che, provenienti dalla seconda o terza qualifica della carriera immediatamente inferiore, abbiano conseguito le qualifiche indicate nel richiamato primo comma quali vincitori o idonei di concorso. Il disposto di cui al precedente comma si applica anche nei confronti di coloro che, pur provenendo dalla qualifica iniziale della carriera inferiore, abbiano conseguito, in qualità di vincitori di concorso, una delle qualifiche indicate nel primo comma, qualora altri dipendenti, risultati idonei nello stesso concorso e classificati in graduatoria dopo i predetti, beneficino di quanto previsto nell'ultima parte del comma precedente per aver ottenuto il passaggio alla carriera superiore in epoca successiva al conseguimento della seconda qualifica della carriera di provenienza.(2)
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