Art. 33 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

Art. 33

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

In vigore dal 22 apr 1979
Titolo di merito autonomo L'idoneità conseguita nei concorsi per esame di passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 1970,n. 1077, già banditi alla data dell'11 novembre 1978,costituisce autonomo titolo di merito da valutare nei concorsi di passaggio alla categoria superiore.
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