Art. 20 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

Art. 20

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

In vigore dal 22 apr 1979
Trattamento di quiescenza e di previdenza Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui all' del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall' della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonchè del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio. Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici trascurando le frazioni inferiori. Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.
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