Art. 15 · LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

Art. 15

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

In vigore dal 22 apr 1979
Ritardi nella progressione economica e giuridica Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonchè dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore. Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo è di due anni.
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