Art. 3
LEGGE 2 aprile 1979, n. 97
In vigore dal 21 apr 1979
Comunicazione
Il parere motivato del consiglio giudiziario è integralmente comunicato all'uditore e al Ministro di grazia e giustizia.
Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facolta di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.
Entro lo stesso termine il Ministro può trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell' della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall' della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.
Storico versioni
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