Art. 2 · LEGGE 2 aprile 1979, n. 97

Art. 2

LEGGE 2 aprile 1979, n. 97

In vigore dal 21 apr 1979
Parere del consiglio giudiziario Il parere di consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrati dall'uditore durante il tirocinio, e nell'esercizio dell'attività giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate per l'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti. Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere, tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attività giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione. Il consiglio giudiziario per esprimere il suo parere richiede la trasmissione degli atti necessari e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio e della successiva attività giudiziaria esercitata dall'uditore.
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