Art. 13
14 / 20In vigore dal 1 gen 2006
Indennità di missione
Le disposizioni di cui agli della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.
L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1 luglio 1980, con le modalità di cui all' della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorchè abbiano manifestato il consenso o la disponibilità fuori della ipotesi di cui all', secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.
In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all', primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonchè il rimborso spese di cui agli della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all' della legge 26 luglio 1978, n. 417. (4)
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l', comma 36) che a decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennità continuativa di missione prevista dal presente articolo "è corrisposta per un solo anno, in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre successivo."
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l', comma 209) che il presente articolo "si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1979-04-02;97#art-13