Art. 13 · LEGGE 2 aprile 1979, n. 97

Art. 13

LEGGE 2 aprile 1979, n. 97

In vigore dal 1 gen 2006
Indennità di missione Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie. L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1 luglio 1980, con le modalità di cui all' della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorchè abbiano manifestato il consenso o la disponibilità fuori della ipotesi di cui all', secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno. In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all', primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonchè il rimborso spese di cui agli della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all' della legge 26 luglio 1978, n. 417. (4)
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