Art. 2
2 / 8In vigore dal 2 apr 1979
Il credito contributivo relativo alla tredicesima mensilità di cui all', primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si intende riferito alla sola tredicesima mensilità corrisposta nell'anno 1977.
Le norme di cui all', primo e secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, nel testo sostituito dall' della legge di conversione 5 agosto 1978, n. 502, vanno interpretate nel senso che la riduzione e la esenzione contributiva ivi previste non si applicano alla tredicesima mensilità nè ad altre eventuali mensilità aggiuntive.
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