Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 mar 1979
All'onere di L. 162.000.000, derivante dall'attuazione del programma di cui all' dell'accordo indicato nel precedente , si provvede a carico del capitolo 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1978; all'onere L. 440.000.000, derivante dall'attuazione del programma di cui all' dell'accordo stesso, si provvede a carico del capitolo 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1978. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1979 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI PANDOLFI - GULLOTTA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1979-02-07;70#art-rd-3