Art. 13
Accordo

Art. 13

13 / 25
In vigore dal 17 mar 1979
Rappresentanti delle due Amministrazioni effettueranno il collaudo delle forniture e dei lavori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1979-02-07;70#art-a-13