Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Malta per lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni tra i due Paesi, con allegati, firmato a La Valletta il 24 maggio 1974.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Malta per lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni tra i due Paesi, con allegati, firmato a La Valletta il 24 maggio 1974. 28 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DI MALTA PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DI TELE Art. 2 Articolo 2 L'Amministrazione P.T. italiana cederà gratuitamente alla Amministrazione malte Art. 3 Articolo 3 La messa in opera ed attivazione dei terminali di utente (telescriventi, telein Art. 4 Articolo 4 Saranno progettate, costruite, mantenute in efficienza ed esercite fra Malta e Art. 5 Articolo 5 Lato italiano: la realizzazione del collegamento in ponte radio prevede la forn Art. 6 Articolo 6 Il raccordo fra la stazione terminale del ponte radio di Naxxar e la stazione d Art. 7 Articolo 7 Nella stazione amplificatrice di Birkirkara la terminazione dei 60 canali di ti Art. 8 Articolo 8 I circuiti telefonici saranno ristradati dalla stazione di Birkirkira alla cent Art. 9 Articolo 9 I circuiti telefonici a servizio semiautomatico e manuale saranno terminati nel Art. 10 Articolo 10 L'Amministrazione italiana realizzerà a propria cura e spese la parte del coll Art. 11 Articolo 11 Le due Amministrazioni resteranno proprietarie ciascuna delle apparecchiature Art. 12 Articolo 12 L'Amministrazione italiana, bandirà apposite gare tra Ditte italiane qualifica Art. 13 Articolo 13 Rappresentanti delle due Amministrazioni effettueranno il collaudo delle forni Art. 14 Articolo 14 Le due Amministrazioni faranno del loro meglio affinché gli impianti che forma Art. 15 Articolo 15 I circuiti telefonici per il servizio semiautomatico previsti nel presente Acc Art. 16 Articolo 16 L'Amministrazione maltese si impegna ad utilizzare il ponte radio previsto nel Art. 17 Articolo 17 Il collegamento radioelettrico già realizzato in via di urgenza, di cui all'ar Art. 18 Articolo 18 Fino al 31 marzo 1973 l'Amministrazione italiana assume a proprio totale caric Art. 19 Articolo 19 Con effetto del 1 aprile 1973 e fino a quando la tassa terminale di Malta sarà Art. 20 Articolo 20 Fino al 31 marzo 1973 i quattro posti telex allacciati alla centrale telex ita Art. 21 Articolo 21 A partire dal 1 aprile 1973 viene garantito all'Amministrazione maltese, Centr Art. 22 Articolo 22 In ogni caso le condizioni tariffarie praticate dall'Amministrazione italiana Art. 23 Articolo 23 Dopo la firma del presente Accordo gli esperti tariffari dei due Paesi si inco Art. 24 Articolo 24 A richiesta dell'Amministrazione maltese l'Amministrazione italiana invierà a Art. 25 Articolo 25 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma. FATTO a Valletta Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360