Art. 30 · LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42

Art. 30

LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42

In vigore dal 18 feb 1979
Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilità del personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all' della legge 14 aprile 1977, n. 112, è integrato di lire 45 mila.
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